Novità fiscali per il Massaggiatore Capo Bagnino: esenzione IVA confermata e divieto di fattura elettronica
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Novità fiscali per il Massaggiatore Capo Bagnino: esenzione IVA confermata e divieto di fattura elettronica

di Federica Zingarelli8 min di lettura
Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di fondamentale importanza in merito al trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni rese nell'ambito di alcune professioni del benessere e della salute: l'osteopata, il chiropratico, il chinesiologo e il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (comunemente indicato anche come MCB).

Il documento di prassi, atteso da tempo dagli operatori del settore, traccia con precisione i confini dell'esenzione IVA applicabile a ciascuna di queste figure professionali e chiarisce le modalità di fatturazione, con esiti radicalmente diversi a seconda della qualificazione giuridica attribuita dall'ordinamento a ciascuna professione.

Per i professionisti iscritti ai corsi di Kosmos Centro Studi e per tutti coloro che operano nel settore della massoterapia e della terapia manuale, la risoluzione rappresenta un punto di riferimento normativo di primaria importanza. In questo articolo analizziamo nel dettaglio il contenuto del provvedimento prestando particolare attenzione alle conseguenze pratiche per la figura del massaggiatore capo bagnino.

Il quadro normativo di riferimento: l'art. 10, n. 18) del DPR 633/1972

Unnamed (5)Il punto di partenza dell'intera questione è l'articolo 10, primo comma, numero 18) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il cosiddetto "Decreto IVA"), che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per: «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma, dunque, non si limita a esentare genericamente le "prestazioni sanitarie": essa richiede la compresenza di due requisiti distinti, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva. Come ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 215 del 26 marzo 2020, ai fini dell'esenzione devono sussistere congiuntamente il requisito oggettivo, ossia che la prestazione sia di diagnosi, cura o riabilitazione della persona, e il requisito soggettivo, ossia che la prestazione sia resa nell'esercizio di una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza, secondo le disposizioni dell'ordinamento italiano.

Questa doppia condizione è il filtro attraverso cui l'Agenzia delle Entrate ha valutato le quattro figure professionali oggetto della risoluzione, giungendo a conclusioni differenziate e, in alcuni casi, sorprendenti per chi non segue con attenzione l'evoluzione normativa del settore.

Il ruolo del Regio Decreto n. 1265/1934 e del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2002

L'articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934) costituisce la norma cardine per identificare quali professioni e arti sanitarie siano "soggette a vigilanza" e, quindi, potenzialmente ammesse all'esenzione IVA. Il comma 2 di tale articolo stabilisce espressamente che: «È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tali espressioni le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Si tratta di un elenco tassativo, risalente al 1934, che non ha subito aggiornamenti formali nel corso dei decenni. Questo dato normativo ha un'enorme importanza: il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'unica figura tra quelle esaminate dalla Risoluzione n. 9/2026 che compare esplicitamente in questo elenco e ciò determina conseguenze fiscali del tutto favorevoli rispetto alle altre professioni analizzate.

Il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2002, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Finanze, ha ulteriormente precisato l'ambito delle prestazioni esenti, includendo anche gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 che eseguono prestazioni sanitarie previste dai relativi decreti ministeriali di individuazione dei profili professionali. Tale decreto ha quindi ampliato il perimetro dell'esenzione senza modificare il ruolo fondamentale dell'art. 99 del TULS come norma di riferimento primaria.

Il caso del massaggiatore capo bagnino: esenzione IVA confermata

Unnamed (4)La Risoluzione n. 9/2026 conferma in modo chiaro e definitivo che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) beneficiano dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA.

Il Ministero della Salute ha confermato che il massaggiatore capo bagnino è attualmente collocato tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al R.D. n. 1334 del 31 maggio 1928. Si tratta dunque di un operatore sanitario che non possiede piena autonomia professionale, dovendo operare sotto la supervisione di un professionista sanitario: proprio perché espressamente menzionato nell'art. 99 del TULS tra le arti soggette a vigilanza sanitaria, il MCB soddisfa il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che l'esenzione IVA è applicabile alle prestazioni del massaggiatore capo bagnino, a condizione che la qualifica professionale sia attestata da un titolo idoneo all'esercizio dell'attività. Questo requisito non è meramente formale: significa che solo i professionisti in possesso di un titolo abilitante riconosciuto possono legittimamente applicare il regime di esenzione IVA alle proprie prestazioni.

Le modalità di fatturazione: il divieto di fattura elettronica per il MCB

Oltre alla questione dell'esenzione IVA, la Risoluzione n. 9/2026 affronta con altrettanta precisione il tema delle modalità di fatturazione, giungendo a conclusioni di grande rilevanza pratica per i massaggiatori capo bagnino.

L'art. 10-bis del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche via SdI con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS. L'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha esteso tale divieto anche ai soggetti non tenuti all'invio al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Dopo una serie di proroghe annuali che si sono succedute dal 2019 al 2025, il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha reso definitivo e permanente questo divieto, sopprimendo i riferimenti a specifici periodi d'imposta e trasformando la norma in una disposizione a regime. Come chiarito dalla risposta ad interpello n. 307 del 24 luglio 2019: «Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - in conseguenza, le fattura agli utenti - sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

La Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate ammette espressamente tra le spese sanitarie detraibili - documentabili anche attraverso il prospetto presente nel Sistema Tessera Sanitaria - quelle sostenute per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Ne consegue che i soggetti che esercitano tale attività sono tenuti a inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria e, pertanto, sono soggetti al divieto di emissione di fattura elettronica via SdI.

La condizione fondamentale per fruire dell'esenzione IVA è il possesso di un titolo idoneo all'esercizio dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Questo aspetto è di primaria importanza per i professionisti e per chi si appresta a intraprendere questa carriera: solo chi ha conseguito una qualifica formalmente riconosciuta può legittimamente applicare il regime agevolato. I percorsi formativi erogati da Kosmos Centro Studi, in quanto specificamente orientati alla preparazione di questa figura professionale, assumono un valore didattico, fiscale e giuridico. La formazione qualificata è il presupposto per operare nel pieno rispetto della normativa vigente e per accedere ai vantaggi riconosciuti dall'ordinamento.

Perché questa risoluzione è importante per il settore

La Risoluzione n. 9/2026 è un documento che ridisegna il panorama fiscale di alcune delle professioni più diffuse nel settore del benessere e della salute, con effetti immediati sulla gestione economica degli studi professionali e sulla competitività dei singoli operatori.

Il fatto che l'esenzione IVA sia confermata per il massaggiatore capo bagnino crea una asimmetria fiscale significativa tra figure professionali che, nella percezione comune, svolgono attività simili o complementari. Un massoterapista MCB può offrire le proprie prestazioni a un prezzo netto inferiore rispetto a un osteopata che deve applicare l'IVA ordinaria (attualmente al 22%), con evidenti riflessi sulla competitività e sulla scelta del paziente. Questa differenza è la conseguenza diretta del diverso grado di riconoscimento giuridico che l'ordinamento italiano attribuisce a ciascuna professione.

Il massaggiatore capo bagnino beneficia di un riconoscimento normativo risalente al 1934 (il R.D. n. 1265), che lo inserisce esplicitamente tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza. Le professioni più recenti, pur essendo state individuate dalla Legge n. 3/2018, non hanno ancora completato il proprio iter istitutivo e rimangono quindi escluse dai benefici fiscali riservati alle professioni sanitarie riconosciute. Paradossalmente, una norma di quasi un secolo fa garantisce oggi al massaggiatore capo bagnino una tutela fiscale che le professioni di più recente istituzione non hanno ancora raggiunto.

Prospettive future: cosa potrebbe cambiare

Unnamed (6)Per quanto riguarda l'osteopatia, è in corso di definizione l'accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dei titoli equipollenti, e il Ministero della Salute sta procedendo all'istituzione dell'albo professionale degli osteopati all'interno della FNOTSRM-PSTRP. Una volta completato questo iter, la professione dell'osteopata potrebbe essere inclusa tra quelle ammesse all'esenzione IVA, previo aggiornamento del decreto interministeriale del 17 maggio 2002. Tuttavia, fino a quando tale percorso non sarà concluso, le prestazioni degli osteopati resteranno soggette all'aliquota ordinaria.

Per il chiropratico, i tempi appaiono più lunghi, non essendo ancora stata avviata la procedura di istituzione prevista dalla L. 3/2018. Per il chinesiologo, la questione è strutturalmente diversa: trattandosi di una professione sportiva e non sanitaria, l'accesso all'esenzione IVA richiederebbe un intervento normativo di ben altra portata, che ridefinisse la natura stessa della figura professionale nell'ambito dell'ordinamento sanitario.

In questo contesto di incertezza la posizione del massaggiatore capo bagnino risulta essere la più solida e consolidata. Chi opera con questa qualifica, in possesso del titolo abilitante, può contare su un quadro fiscale chiaro, favorevole e stabile, indipendente dalle vicende istitutive che caratterizzano le professioni di più recente introduzione nell'ordinamento. Contattaci per richiedere ulteriori informazioni sui percorsi formativi per diventare MCB e sugli aggiornamenti normativi del settore.